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Cenni D.P.R. n. 462/01

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI

Il 23 gennaio 2002 con il DPR 462/01 è scattato l'obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
1. installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2. impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3. impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
4. impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Per lavoratori subordinati si intendono, ai sensi dell'art. 3 del DPR 547/55, coloro che svolgono lavoro alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione.

Sono equiparati ai lavoratori subordinati:
" i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
" gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuole nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

L'esistenza di lavoratori subordinati rende obbligatoria la denuncia, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dell'impianto, dal numero di dipendenti e dalla necessità o meno del progetto.
Precedentemente al DPR 462/01 era compito dell'ISPESL effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità.

Dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità ed è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:
Ogni 2 Anni (verifica biennale) per:

A)Cantieri;
B)Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè:
1) Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
2) Edifici con strutture portanti in legno;
3) Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili.
C) Locali adibiti ad uso medico.

ed Ogni 5 Anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Per la verifica periodica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, il datore di lavoro è tenuto a richiederla ogni 2 anni (verifica biennale).
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ASL/ARPA o Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI.

Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di tali verifiche è una inosservanza che viene contestata da INAIL (ISPESL), NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle S.n.c., tutti i soci accomandatari delle S.a.s. e l'amministratore delle S.r.l.).
Nel caso di Organismi di Ispezione di tipo A, abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l'art. 1 della Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive, il Sistema di Qualità deve soddisfare i requisiti della norma di riferimento ISO/IEC 17020.

IMPIANTI ELETTRICI (DPR 462/01)
V I R è Organismo d'Ispezione Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici secondo quando previsto dal DPR 462/01.

Cosa dice la legge
Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" definisce l'obbligo per il Datore di lavoro di sottoporre gli impianti a verifica periodica.
Non si tratta di una novità. In realtà le verifiche periodiche nei luoghi di lavoro sono obbligatorie sin dal 1955; tuttavia il DPR 462/01 fornisce precise indicazioni sull'attribuzione di responsabilità e sull'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche:
" l'unico responsabile dell'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie entro le scadenze previste è il datore di lavoro;
" le verifiche di legge possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive).

Cos'è cambiato - Iter burocratico
Una volta realizzato l'impianto, l'installatore deve eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme e dalle disposizioni di legge e rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 22.01.2008 n. 37 (DM 37/08).
Per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il DPR 462/01 introduce di fatto una maggior responsabilità anche per l'installatore, attribuendo alla dichiarazione di conformità valore di omologazione dell'impianto realizzato.
Essa deve anche riportare la descrizione dell'opera eseguita, le normative di riferimento ed in allegato il progetto (ove obbligatorio).
Il datore di lavoro, solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l'impianto ed entro trenta giorni da tale momento, deve provvedere a trasmettere una copia del documento di conformità all'ISPESL ed una copia alla ASL/ARPA territorialmente competente.
In alternativa, nei comuni in cui è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, è possibile presentare allo stesso la dichiarazione di conformità.
Il documento di conformità, insieme con gli allegati obbligatori, deve essere conservato presso il luogo dell'impianto, assieme alla attestazione di avvenuta denuncia dell'impianto rilasciata dagli Enti competenti (ISPESL, ASL/ARPA o Sportello Unico).
Nel caso di installazioni nei luoghi con pericolo di esplosione la denuncia degli impianti deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, alla ASL/ARPA territorialmente competente che provvederà all'omologazione effettuando la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, la dichiarazione di conformità da considerare è quella rilasciata dall'installatore dell'impianto ai sensi dell'articolo 9 della precedente legge 5 marzo 1990, nr. 46.
Nel caso in cui non fosse disponibile la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37/08 o della legge 46/90, è possibile sostituire tale atto con una dichiarazione di rispondenza resa da un soggetto avente i requisiti previsti dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
Periodicamente il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifiche ai sensi del DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato quale V I R . Quest'ultimo rilascia il verbale di verifica con l'esito dei controlli effettuati che deve essere tenuto dal Datore di lavoro a disposizione dell'autorità di vigilanza.
In caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell'attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all'ISPESL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni.

Quando verificare gli impianti
Il DPR 462/01 stabilisce l'obbligo di far verificare gli impianti con la seguente periodicità:
Ogni 2 anni per
" impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
" impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Ogni 5 anni per
" impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
Il Datore di lavoro è tenuto a procedere all'effettuazione di una verifica straordinaria da parte dell'Organismo abilitato in caso di:
" Esito negativo della verifica periodica
" Modifica sostanziale dell'impianto.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.
Il DPR 462/01 prevede comunque la possibilità per il Datore di lavoro di richiedere, in ogni momento a sua discrezione, all'Organismo abilitato, quale VIR, l'effettuazione di una verifica straordinaria sugli impianti.

IMPIANTI VECCHI E NUOVI: un servizio di interesse generale
Il D.P.R. 462/01 riguarda sia i nuovi impianti sia quelli già esistenti ed in particolare si rivolge a:
" impianti verificati o denunciati alle Autorità competenti da più di 2 anni se la relativa periodicità è biennale (installati in locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, cantieri e locali pericolosi);
" impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, denunciati o verificati da più di 5 anni se per essi è prevista una periodicità quinquennale (installati quindi in tutti i luoghi diversi da quelli elencati al punto precedente).
Si ricorda che la denuncia dell'impianto, prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01, era prevista dal DM 12/09/1959 tramite la presentazione dei modelli A/B/C rispettivamente per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per impianti di messa a terra e per installazioni in luoghi pericolosi.
Violazioni e Sanzioni
Finalmente con la pubblicazione del Dgls 2/08/2009 nº 106 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo del 9 Aprile 2008 nº81 in materia di tutela e salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",qualcosa si è mosso nell'ambito della "obbligatorietà"delle verifiche secondo il DPR 462 modificando l'apparato sanzionatorio. Si spera adesso con queste modifiche che i datori di lavoro si convincano se non dell'importanza delle verifiche almeno sulla obbligatorietà delle stesse. Già il Dgls 81 aveva modificato la situazione vigente da innumerevoli anni , ma il Dlgs 106 gli ha dato il colpo di grazia. Vediamo qui di seguito la modalità di attuazione da parte degli organi di vigilanza delle sanzioni amministrative e penali.
Per prima cosa vediamo di suddividere le violazioni che fanno scattare una violazione penale o amministrativa.

Violazione sanzionata PENALMENTE:
" Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462;
" Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
" Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d'esplosione;
" Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
" Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni per il personale per quanto riguarda le sovratensioni.

Violazione sanzionata AMMINISTRATIVAMENTE:
" Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione;
" Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.

Procedure per sanzioni Penali:
Nel caso in cui l'organo di vigilanza riscontri una violazione che preveda una sanzione penale per prima cosa emette delle prescrizioni per procedere al risanamento della violazione stessa e indica il tempo massimo entro il quale queste prescrizioni devono essere effettuate. Successivamente segnala il reato alla procura che a sua volta apre un procedimento penale che per il momento rimane congelato. Nel caso in cui il datore di lavoro risani la violazione nei termini prescritti il procedimento penale decade e rimane "solo" una sanzione pecuniaria che coincide con la quarta parte della massima sanzione prevista. Ad esempio in caso di mancata verifica dell'impianto di terra secondo il DPR 462 la sanzione massima prevista è di 4.800 euro, in caso di mancata verifica dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche secondo il DPR 462 la sanzione massima prevista è di 4.800 euro, mentre per la mancata verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione secondo il Dpr 462 la sanzione pecuniaria prevista è di 6.400 euro. Pertanto nel caso in cui vengano sanzionate tutte e tre le voci sopracitate al datore di lavoro spetterà una multa di 16.000 euro.
Nell'eventualità che il datore di lavoro non riesca o non voglia sanare le violazioni di cui sopra il procedimento penale segue il suo iter e rischia quindi l'arresto da 2 a 4 mesi per l'impianto di terra e per l'impianto di protezione scariche atmosferiche, e da 3 a 6 mesi per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione.
Procedure per sanzioni Amministrative:
Nel caso in cui le violazioni riscontrate prevedano una sanzione amministrativa l'organo di vigilanza emette una prescrizione che deve essere attuata entro i tempi stabiliti , ma pagando comunque un'ammenda pari al minimo della sanzione prevista. Ad esempio per la mancata manutenzione dell'impianto di terra la sanzione minima prevista è di 500 euro. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperasse alle prescrizioni emesse commette reato come previsto dall'art. 11 del Dpr 520/55 che punisce con l'arresto fino a un mese di reclusione.
C'è da aggiungere che il Dlgs 81 prevede anche la sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.
Di seguito riportiamo le sanzioni penali e amministrative previste dal Dlgs 106

Non è stata redatta le relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6400 euro
Non sono state adottate tutte le misure per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti e indiretti, per gli inneschi degli incendi ed esplosioni ed alla fulminazione ed alle sovratensioni Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra secondo il DPR 462 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Non è stata eseguita la verifica degli impianti di protezione scariche atmosferiche secondo il DPR 462 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Non è stata eseguita la verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione secondo il DPR 462 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Non sono state predisposte le procedure di manutenzione dell'impianto elettrico Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini Ammenda da 500 a 1.800 euro
Non sono tenuti a disposizione delle autorità ispettive i verbali di manutenzione Ammenda da 500 a 1.800 euro
Non sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Non sono state attuate tutte le misure di sicurezza per prevenire i pericoli d'esplosione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Non è stata predisposta la classificazione delle zone con pericolo d'esplosione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
I lavoratori esposti ai pericoli d'esplosione non sono hanno avuto una formazione specifica Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Obbligo di progetto
Nelle effettuare le verifiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d'esplosione ci si trova a dover esaminare la documentazione di progetto per poter capire come è fatto l'impianto al fine di giungere a verifiche corrette. Un progetto si considera redatto ad Hoc se si è seguita la guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici).
Tale guida divide il progetto in due fasi fondamentali: il progetto di massima e il progetto definitivo. Questa divisione cozza un po' con la divisione che si trova nella legge 216/95 (merloni bis) che invece articola la progettazione su tre livelli differenti : Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo. Andando un po' più a fondo nelle definizione della legge si può però vedere che a parte che per gli impianti di generazione e trasporto dell'energia, per impianti che alimentano ferrovie, linee tranviarie e metropolitane il progetto definitivo e esecutivo coincidono con il progetto di massima e definitivo della CEI 0-2. Normalmente il progetto di massima viene redatto per gli studi di fattibilità, per le concessioni edilizie e per altre autorizzazioni di costruzione.
Prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 il progetto elettrico non era obbligatorio, è stato l'art. 6 di tale legge che ne ha sancito l'obbligo per certi impianti e il DPR 447 del 91 ne ha stabilito i casi specifici. Il DM 37 del 2008 ha ribadito quanto stabilito dalla legge 46/90 allargando la casistica dei casi in cui è obbligatorio redigere il progetto. Ma andiamo per ordine. Vediamo secondo la legge 46/90 e il DPR 447 quali sono i casi :
LEGGE 46/90 e DPR 447:
Il campo di applicazione della legge 46/90 è desumibile dall'art. 1 della suddetta legge (notare bene che stiamo parlando di campo di applicazione della legge e non dei casi in cui è obbligatorio il progetto). Per gli edifici ad uso civile sono soggetti alla legge 46/90 gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.
Per edifici ad uso civile si intendono le unità immobiliari, o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni , circoli o conventi e simili.
Per edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi si intendono le attività industriali, le attività di commercio, agricole, di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, uffici, scuole, case di cura, magazzini o depositi.
Obbligo di Progetto: l'obbligo di progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze è obbligatorio per i seguenti impianti:
negli edifici ad uso civile :
o per tutte le utenze condominiali comuni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
o potenza impegnata maggiore di 6 kW;
o per le unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
o superficie maggiore a 400 mq ;
negli edifici adibiti ad attività produttive:
o Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
o Superficie superiore a 200 mq in bassa tensione;
Nelle unità immobiliari generiche :
Nelle unità immobiliari con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW che soddisfano i seguenti punti:
o presenza anche parziale di locali medici;
o presenza anche parziale di locali a maggior rischio in caso d'incendio (MARCI);
o presenza anche parziale di locali con pericolo d'esplosione.
Negli impianti elettronici:
o Solo per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
Negli impianti di protezione scariche atmosferiche:
o negli edifici con volume superiore a 200 mc. dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI;
o negli edifici con volume superiore a 200 mc. e con altezza superiore a 5 metri.
D.M. 37 del 2008:
Il Campo di Applicazione del DM 37 si ricava dall'art. 1 del suddetto decreto: ovvero il Dm 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici ,indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Qui si vede già una sostanziale differenza con la legge 46/90, che si riferiva a tutti gli impianti negli edifici civili e ai soli impianti elettrici negli altri edifici.
Obbligo di progetto: per il DM 37 il progetto è sempre obbligatorio! La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, mentre per i casi, che ora elencheremo, dovrà essere redatto da un prefessionista iscritto negli albi professionali.
Progetto da parte di professionista iscritto ad albo professionale:
Edifici ad uso civile:
o Per tutte le utenze condominiali che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
o Potenza impegnata superiore a 6 kW;
o unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
o superficie maggiore di 400 mq;
o potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi:
o quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione)
o quando la superficie è maggiore di 200 mq;
o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche:
o quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, quali:
o locali medici
o locali per i quali sussista pericolo d'esplosione;
o locali a maggior rischio in caso d'incendio (MARCI).
Impianti elettronici:
Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere progettate se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
o Il volume dell'edificio supera i 200 mc;
o per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale;
o per le unità abitative quando superano i 400 mq;
o per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.
Impianti di Rivelazione incendi:
Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è obbligato a tenere sempre in perfetto ordine il proprio impianto elettrico eseguendo una regolare manutenzione da parte del proprio elettricista di fiducia. Ne conviene che a maggior ragione devono essere sempre eseguita una regolare manutenzione sugli impianti di messa a terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione. Questa manutenzione deve essere effettuata periodicamente e i suoi esiti essere trascritti su un registro delle verifiche. Anche se la maggior parte delle volte quest'aspetto viene trascurato è di fondamentale importanza. Questa manutenzione non deve essere confusa con le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462. Le verifiche periodiche sono effettuate dall'ASL oppure da organismi abilitati dal ministero. La periodicità di queste verifiche dipende dal tipo di impianto soggetto alla verifica stessa.
La periodicità è quinquennale (5 anni) per gli impianti ordinari, e biennale (2 anni) per gli impianti nei luoghi con pericolo d'esplosione, per gli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche installati nei cantieri, nei locali medici e negli impianti MARCI (Maggior rischio in caso d'incendio).
Per sapere se il nostro impianto è ordinario oppure no dobbiamo controllare nella nostra documentazione di progetto. Nella relazione tecnica deve essere riportata la classificazione degli ambienti. Nel caso non fosse riportata significa che la nostra documentazione è fatta male o carente e quindi consigliamo di affidarvi ad un tecnico abilitato per il controllo della stessa.
A chi ci si deve rivolgere?
Con l'entrata in vigore del DPR 462 fa l'ingresso una nuova figura nell'ambito delle verifiche degli impianti di terra GLI ORGANISMI ABILITATI. Il ministero dello sviluppo economico ha pensato bene di affiancare all'ASL/ARPA dei nuovi organismi privati e certificati con lo scopo di migliorare l'efficienza delle verifiche. Gli Organismi abilitati devono sottostare alla norma EN 45004 e ovviamente aver ottenuto l'abilitazione da parte del ministero. Questo implica che le verifiche di legge NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE dal nostro installatore di fiducia, ne da un professionista abilitato. Il nostro installatore di fiducia può però effettuare regolare manutenzione dell'impianto di terra. Quindi concludendo quando avete bisogno di effettuare le verifiche di legge dovete obbligatoriamente affidarvi all'Asl/arpa o ad Organismi abilitati. Calcolando che l'ASL/ARPA tende allo stato attuale ad evitare di effettuarle o ad effettuarle dopo molto tempo, conviene interpellare gli oltre 150 Organismi abilitati.
Casistica dei nostri impianti
Quando dobbiamo affrontare l'esame della documentazione del nostro impianto ci si pongono davanti vari scenari. Cerchiamo di suddividere la casistica in maniera sufficientemente logica. Partiamo col presupposto che nel panorama impiantistico ci sono 2 capisaldi fondamentali negli ultimi 20 anni. La legge 46 uscita nel lontano 1990 (col suo decreto attuativo nº447) e il DM 37 del 2008. Quindi una prima fondamentale divisione degli impianti è quella di dividerli per "epoche" storiche. Impianti ante 1990 (per comodità chiamiamoli CASO A), impianti post 1990 ma ante 2008 (CASO B) e impianti post 2008 (CASO C).
CASO "A" (Impianti antecedenti il 1990):
Prima del 1990 il progetto di un impianto elettrico non era obbligatorio , ne tantomeno la dichiarazione di conformità ad una legge che doveva ancora uscire. Il fatto che non fosse obbligatorio non è sinonimo di assenza di progetto. Si presume che un qualsiasi impianto, grande o piccolo, prima di essere realizzato fosse stato progettato. Il problema è che probabilmente il progetto non è mai stato consegnato al cliente finale oppure è andato perduto negli anni, e quindi di fatto è come se non esistesse. Quindi dividiamo il caso A in due sotto casi:
Caso A1 "ASSENZA DI PROGETTO":
Quando ci troviamo in questo caso è indispensabile interpellare un tecnico abilitato per far verificare l'impianto. Dopo una verifica accurata ci troveremo davanti due possibili casi:
Caso A1-1 "IMPIANTO A NORMA":
Quando l'impianto risulta conforme alle normative vigenti, il tecnico interpellato redigerà una dichiarazione di rispondenza secondo il DM 37 del 2008 nella quale attesterà la conformità dell'impianto alla buona norma. Allegata alla dichiarazione di rispondenza dovranno essere presenti i seguenti documenti :
o relazione tecnica riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto e le verifiche effettuate per verificare che l'impianto è a regola d'arte;
o Planimetrie e schemi funzionali dell'impianto.
Caso A1-2 "IMPIANTO NON A NORMA":
Se invece il tecnico interpellato riscontra delle inadeguatezze dell'impianto si deve redigere un nuovo progetto (se l'impianto lo richiede) per la parte d'impianto non a norma e farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dall'elettricista che esegue le modifiche. Se la messa a norma riguarda l'intero impianto il progetto e la dichiarazione di conformità regolarizzano il tutto, se rigurada solo una parte dell'impianto è necessario redigere una dichiarazione di rispondenza per la parte non modificata.
CASO A2 "PRESENZA DI PROGETTO":
Diciamo che la presenza del progetto non si discosta molto dal caso in cui il progetto non esista. Anche in questo caso si deve interpellare un tecnico che stabilisca se l'impianto soddisfi i requisiti delle norme vigenti e se il progetto corrisponde allo stato di fatto dell'impianto. E' difficile che in tanti anni non siano state apportate modifiche od ampliamenti.
Caso A2-1 "IMPIANTO A NORMA":
Se l'impianto risulta adeguato alle normative vigenti non è necessario aggiungere nessun documento al progetto originario (ovviamente il progetto deve essere completo di tutti i suoi documenti).
Caso A2-2 "IMPIANTO NON A NORMA":
In questo caso ricadiamo nel caso A1-2; un tecnico abilitato deve redigere un nuovo progetto per la parte non a norma e un installatore deve consegnare una dichiarazione di conformità per la sola parte d'impianto eseguita. Per la parte a norma sarà sufficiente allegare il progetto originale.
CASO "B" (Impianti post 1990):
Il 1990 è stato il "big bang" degli impianti elettrici. Dopo tale data , con l'entrata in vigore della legge 46, si è resa obbligatoria la presenza di una dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore alla fine dei lavori sugli impianti. Inoltre (per i soli impianti che lo contemplano) è obbligatorio anche il progetto redatto da un tecnico abilitato e iscritto al competente albo. Purtroppo ,come spesso accade, l'obbligatorietà non ne implica la presenza. Molte volte ci troviamo davanti casi in cui non c'è la dichiarazione di conformità, altri in cui non esiste il progetto, altre in cui c'è la dichiarazione di conformità che "rispetta" un progetto che non esiste, oppure che non "rispetta" un progetto che invece dovrebbe esserci. Diciamo che la mancanza di ispezioni da parte di organi competenti ha fatto proliferare ogni tipo di casistica. Cerchiamo di ordinare i casi più comuni e vedere come comportarci di conseguenza.
CASO B1 "ASSENZA DI PROGETTO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ":
In questo caso possiamo comportarci esattamente come nel caso A1. In teoria non dovremmo più ricadere in impianti non a norma perchè dopo il 1990 tutti gli impianti sarebbero dovuti essere installati e progettati secondo le norme CEI . Non sempre però è così.
CASO B2 "PRESENZA DI PROGETTO- ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ":
Può succedere che per disguidi tecnici, litigi sui pagamenti, smarrimento di documenti etc la dichiarazione di conformità non esista. Una soluzione sarebbe quella di chiamare l'installatore che ha eseguito l'impianto e richiederla. E' obbligato a rilasciarla! Però molte volte succede che la ditta che ha realilzzato l'impianto è fallita, il titolare dell'attività è andato in pensione e quindi è impossibile ottenerla. La soluzione è la solita. Chiamare un tecnico abilitato e controllare se l'impianto è stato realizzato secondo progetto e a norma. In caso affermativo verrà rilasciata una dichiarazione di rispondenza secondo il DM 37 del 2008. Nel caso negativo si dovrà intevenire sull'impianto per la sola parte non a norma seguendo anche il vecchio progetto. Verrà rilasciata la dichiarazione di conformità per la sola parte modificata e una dichiarazione di rispondenza per tutta la restante parte dell'impianto.
CASO B3 "ASSENZA DI PROGETTO - PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ":
Paradossalmente questo è il caso che si verifica maggiormente nel nostro panorama impiantistico. Succede perchè il responsabile dell'attività quando deve far eseguire un impianto elettrico si rivolge al suo installatore di fiducia che per farlo "risparmiare" gli assicura che farà tutto lui. Alla fine rilascia la dichiarazione di conformità segnando di aver rispettato un progetto, oppure senza spuntare la casella del "rispettato il progetto" o ancora senza rilasciare la dichiarazione di conformità. In tutti questi casi compie un reato affermando il falso e se ne assume la responsabilità. Responsabilità che molte volte non comporta nessuna punizione per la mancanza di controlli e per il solito fatto che in Italia si fanno i controlli solo dopo che è successo un incidente. La soluzione a questa situazione è tanto semplice quanto di difficile applicazione. Quando abbiamo pagato per un impianto a norma, questo deve essere a norma. L'installatore se ha eseguito l'impianto senza un progetto è nel torto e deve provvedere a risanare la situazione. Questo vuol dire quasi sempre litigare ed andare per vie legali perchè l'installatore dovrebbe pagare di tasca sua il progetto. Se si vuole poi disquisire anche sulla regolarità di un post progetto ad un impianto già realizzato andremmo avanti anni. Come dobbiamo comportarci? Se vogliamo essere in regola in tempo per le verifiche dobbiamo chiamare il solito Tecnico Abilitato e farci rilasciare la dichiarazione di rispondenza e buttare via la dichiarazione di conformità dell'installatore, oppure aspettare i tempi della legge italiana.
CASO B4 "PRESENZA PROGETTO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' " :
Strano ma vero, siamo in regola.
CASO "C" (IMPIANTI POST 2008) ;
Un'altra data che segna la storia dell'impiantistica è quella del 2008. Il segno però lasciato dall'entrata invigore del DM 37 e la conseguente abrogazione della legge 46 del 1990 è meno profondo di quello lasciato da quest'ultima. In effetti per le nostre verifiche del DPR 462 poco cambia. Una cosa per il momento è certa, non sono più contemplati impianti privi di dichiarazione di conformità (questa volta riferito al DM 37 e non più alla 46/90) e privi di progetto (dove è necessario). Questo vuol dire che se vi fate fare un impianto dal vostro installatore quest'ultimo deve rendervi informati del fatto che deve esserci un progetto a firma di un professionista e rilasciarvi la dichiarazione di conformità.
CASO "D" (MANCANZA DEI MODULI "A", "B", "C"):
Prima del DPR 462 del 2001 ogni impianto di terra ed ogni impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dovevano essere denunciati all'ISPESL e all'ASL tramite il modello A (protezione scariche atmosferiche) e modello B (impianti di terra). Gli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione dovevano essere denunciati all' ASL/ARPA entro 30 gg dalla loro messa in funzione (Modello C). Con l'avvento del DPR 462 la dennuncia degli impianti avviene tramite l'invio della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore all'ISPESL e all'ASL per gli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche e all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione. L'omologazione dell'impianto avviene nel momento del rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore.
Quindi se il nostro impianto è antecedente al 2001 dovrete avere il modello "B" per l'impianto di terra e il modello "A" o "C" nel caso possedeste anche un impianto di protezione scariche atmosferiche o un impianto elettrico in luogo con pericolo d'esplosione. Se il vostro impianto è POST 2001 dovrete possedere il documento rilasciato dall'ISPESL riportante la matricola dell'impianto, o dall'ASL/ARPA per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione.
Nel caso questi documenti non fossero presenti? Se non sono presenti perchè perduti dovrebbe essere sufficiente rivolgersi all'ISPESL o ASL/ARPA per ottenere dei duplicati. Nel caso invece che la dununcia non sia mai stata fatta si deve inoltrare la dichiarazione di conformità dell'impianto all'ISPESL per gli impianti di terra e gli impianti di protezione scariche atmosferiche, all'ASL per gli impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione.
Al posto della dichiarazione di conformità (se mancante) è si può mandare la dichiarazione di rispondenza, anche se molti dipartimenti non si sono ancora adeguati.
La denuncia effettuata adesso ci rende in regola per gli anni a venire, ma potremmo incorrere in sanzioni per gli anni passati in cui dovevamo averla effettuata e non l'abbiamo fatto.
Come ci si prepara ad una verifica
Quando ci siamo resi conto che ricadiamo nell'ambito dell'obbligatorietà delle verifiche dei nostri impianti dobbiamo anche porci le opportune domande per poter portare a buon fine la pratica. Innanzi tutto dobbiamo ricordarci le tre "aree" a cui fa riferimento il DPR 462 :
1. Impianto di terra
2. Impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione
3. Impianti di protezioni scariche atmosferiche.
Dovremo quindi focalizzare la nostra attenzione su queste tre aree. Supponiamo in questo articolo di non ricadere in quei casi particolari di cui parleremo in altri articoli.
La verifica di legge si dipana su più livelli:
o Esame della documentazione disponibile
o Esame a vista dell'impianto
o Verifica strumentale
Questo ci porta a focalizzare la nostra attenzione prima sulla documentazione in nostro possesso e poi direttamente sul nostro impianto.
Documentazione:
Immaginiamo di gestire un'attività che possiede un impianto elettrico eseguito a regola d'arte dopo il 1990. Perché il 1990? Perché in quella data è entrata in vigore la legge 46/90 che ha posto le linee guida da seguire per la progettazione e l'installazione degli impianti elettrici. Da quella data tutti gli impianti devono possedere un progetto (dove obbligatorio) e una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla legge 46/90 (sempre). Quindi la prima cosa da verificare è quella di vedere se possediamo la dichiarazione di conformità rilasciata dall'elettricista (il modello di dichiarazione di conformità potete trovarlo qui). Poi ci dobbiamo informare se il nostro impianto necessitava di progetto eseguito da tecnico abilitato (Per vedere se necessitiamo di un progetto leggiamo qui). Se l'impianto ricade nell'obbligatorietà del progetto dobbiamo verificare che nella dichiarazione di conformità sia stata barrata la casella con indicato :"seguito il progetto", e soprattutto dobbiamo andare a cercare nei nostri archivi la certella del progetto.
Il progetto è un insieme di documenti che devono essere sufficienti a descrivere esaustivamente tutto l'impianto e motivare le soluzioni tecniche scelte. Elenchiamo di seguito solo quelli più importanti:
o Relazione Tecnica (relazione in cui si espone il funzionamento dell'intero impianto, le scelte tecniche effettuate, i calcoli elettrotecnici e la tipologia dei materiali e la loro posa);
o Lo schema elettrico generale;
o Elaborati grafici;
o Il capitolato d'appalto;
o I preventivi e computi metrici;
Il progetto deve necessariamente riportare la definizione degli impianti in oggetto. Dobbiamo trovare quindi una sezione dedicata all'impianto di terra, una al calcolo delle zone con pericolo d'esplosione e una che verifica la necessità e meno di un impianto di protezione scariche atmosferiche. Può risultare ovviamente che in una attività non esistano impianti elettrici in zone con pericolo d'esplosione o impianti di protezione scariche atmosferiche. In questo caso la nostra verifica dovrà essere fatta esclusivamente all'impianto di terra.
Nonostante le verifiche si riferiscano alle tre aree sopra elencate i Verificatori controlleranno tutto il progetto. Pertanto questo deve essere composto da una documentazione sufficiente. Sopratutto deve corrispondere poi allo stato di fatto dell'impianto. Se si possiede un progetto del 1995 e successivamente sono state portate modifiche significative senza nuovi aggiornamenti alla documentazione, allora il progetto originario serve a poco. Sarebbe buona regola , se non si dispongono di conoscenze sufficienti, rivolgersi ad un professionista abilitato per un controllo generale della documentazione di progetto e di una verifica della corrispondenza del progetto con l'impianto. Questo per evitare che durante le verifiche ci vengano fatte delle Prescrizioni che poi comportano una ulteriore verifica supplementare e di conseguenza altri soldi da sborsare.
Una documentazione minima che deve essere presente durante la verifica dovrebbe essere così composta:
o Planimetria generale contenente la tipologia e il layout dell'impianto di terra;
o Planimetria contenente la posizione dei quadri elettrici;
o Schemi unifilari dei quadri elettrici;
o Relazione protezione scariche atmosferiche (per vedere se la struttura è autoprotetta oppure no);
o Planimetria e schemi impianto di protezione scariche atmosferiche (solo se la struttura non è autoprotetta);
o Relazione calcolo delle zone con pericolo d'esplosione (se presenti);
o Tipologia dei materiali e dell'installazione degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione (se presenti);
o Certificati e omologazioni dei dispositivi elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione (se presenti)
Questa è la documentazione minima per effettuare le verifiche.
Ma la documentazione necessaria alla verifica non è finita qui. Un qualsiasi impianto di terra ricadente nel DPR 462 deve essere denunciato all'ISPESL , così come gli impianti di protezione scariche atmosferiche e gli impianti nei luoghi con pericolo d'esplosione. Prima dell'avvento del DPR 462 queste denunce venivano fatte utilizzando degli appositi modelli che si chiamavano MODELLO A, MODELLO B e MODELLO C. Dopo il 2001 questi modelli sono stati eliminati e al loro posto è sufficiente inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL tramite un modello di lettera accompagnatoria che potrete trovare qui. Pertanto altra documentazione di fondamentale importanza è la presenza di questi 3 modelli (solo il modello B se non esistono impianti in luoghi con pericolo d'esplosione e impianti di protezione scariche atmosferiche), oppure della lettera accompagnatoria se la denuncia è stata fatto dopo il 2001.
Infine per gli impianti con presenza di cabina di trasformazione (ovvero quando la corrente viene esercita in media o alta tensione) c'è bisogno anche del documento dell'ente erogatore dell'energia in cui vengono riportati il tempo di intervento delle loro protezioni (tF) e la corrente di cortocircuito.
Verifiche Strumentali:
Ogni datore di lavoro è tenuto a far regolare manutenzione al proprio impianto di terra ad intervalli di tempo prestabiliti. NON SI DEVE considerare la verifica di legge come un modo per fare manutenzione!! Durante la verifica l'impianto deve funzionare correttamente, pena sanzioni o denunce all'ASL.
Per manutenzione all'impianto di terra non vogliamo limitarlo solo al sistema di dispersori vero e proprio, ma anche alla continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, e al regolare funzionamento degli interruttori differenziali (salvavita). Questi, abbinati ad un buon impianto di terra evitano la folgorazione dovuta a contatti indiretti (e diretti per valori di intervento inferiori a 0,03A). La loro manutenzione consiste nel premere il tasto test mensilmente, e verificarne l'intervento con apposito strumento ad ogni intervallo di tempo prestabilito. Questa manutenzione può essere eseguita dal nostro abituale elettricista di fiducia (ovviamente se ne ha le competenze e la strumentazione).
Eseguita questa manutenzione non dobbiamo preoccuparci più di tanto della verifica di legge effettuata dall'asl o dagli organismi abilitati. Questi infatti eseguiranno gli stessi test strumentali che avrete già effettuato.
La manutenzione deve essere eseguita anche sugli impianti di protezione scariche atmosferiche. Qui deve essere verificata la continuità tra i dispositivi di captazione, tra le calate, tra la maglia e tra tutti gli elementi destinati a disperdere la scarica elettrostatica dall'edificio.
Nei luoghi con pericolo d'esplosione devono essere controllate che tutte le giunzioni siano ancora integre, non vi siano danni ai dispositivi e che l'impianto non presenti anomalie che possono pregiudicarne la sicurezza.
Costi di una verifica
Sapere a priori quanto ci possa costare una verifica è abbastanza difficile perché comunque il costo è subordinato all'estensione e alla complessità dell'impianto. Un'idea approssimativa dei costi si può ricavare guardando il tariffario ASL pubblicato nel decreto del 7 Luglio 2005 riportato per comodità in fondo a quest'articolo. Un Ente serio, che sia L'ASL o un organismo abilitato, prima di formulare una qualsiasi offerta dovrebbe visionare l'impianto eseguendo un sopralluogo preliminare.
Diciamo subito che le verifiche non sono proprio economiche, ma dovrebbero essere viste come un'occasione da parte del datore di lavoro di accertarsi delle reali problematiche del proprio impianto. Delle verifiche eseguite seriamente ,sono sicuramente di grande aiuto alla sicurezza dell'ambiente lavorativo. Per tale motivo ,il datore di lavoro, nello scegliere l'organismo abilitato, non dovrà basarsi esclusivamente sull'offerta col più basso importo, ma confrontare il tempo stimato per la verifica, il numero di verificatori che interverranno e la strumentazione utilizzata. Tutti questi dati devono essere riportati obbligatoriamente nell'offerta dell'organismo abilitato o in quella dell'ASL.
Non è raro vedere offerte con cifre molto differenti l'una dall'altra. Se qualcuno è poco scrupoloso, può verificare un impianto in mezz'ora, là dove un organismo serio ne impiega dieci. Teniamo conto poi che a norma di legge siamo corresponsabili nel caso si sia scelto un organismo non all'altezza dell'incarico affidatogli ("culpa in negligendo ").
Al magistrato non interessa che noi non siamo in grado di comprendere se un organismo è valido oppure no, quindi conviene sempre affidarci ad un nostro tecnico di fiducia che controlli lui l'offerta ricevuta.
?
Riportiamo di seguito una tabella sui costi desunti dal tariffario ASL :

TIPO DI VERIFICA (IMPIANTO DI MESSA A TERRA) EURO
DA 3 A 10 Kw 150
DA 11 A 15 kW 200
DA 16 A 25 kW 250
DA 26 A 50 kW 300
DA 51 A 100 kW 500
DA 101 A 150 kW 600
DA 151 A 200 kW 700
DA 201 A 250 kW 850
DA 251 A 400 kW 1200
DA 401 A 650 kW 1350
DA 651 A 800 kW 1500
DA 801 A 1000 kW 1700
OLTRE 1000 kW TARIFFAZIONE A TEMPO CON UN MINIMO DI 2000




A proposito del DPR 462/01...

Come noto, in base al DPR 462/01, qualunque attività in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente (o assimilato) è soggetta alle verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 che il datore di lavoro deve affidare ad un Organismo abilitato (o alla Asl/Arpa). 1

I requisiti di indipendenza e le incompatibilità degli Organismi abilitati
Gli Organismi abilitati, ed i loro verificatori, non possono:
" svolgere, né direttamente né a mezzo di società a loro collegate, attività di progettazione, installazione e consulenza in materia di impianti elettrici (Guida CEI 0-14, par. 3.1);
" redigere alcuno dei documenti che il datore di lavoro deve mettere a disposizione per l'effettuazione della verifica (Guida CEI 0-14, par. 3.5) e non possono dunque, ad esempio, predisporre il progetto dell'impianto elettrico, la valutazione del rischio di fulminazione ed il documento di classificazione delle zone con pericolo di esplosione (Ministero dello sviluppo economico, parere n. 67323/05).
Agli Organismi abilitati, ed ai loro verificatori, è inoltre vietata qualunque attività di manutenzione degli impianti elettrici
e non possono dunque eseguire i controlli previsti dal DLgs 81/08, art. 86, comma 1 e più in generale le verifiche di manutenzione previste dalle norme tecniche (Guida CEI 0-14, par. 3.1).
Gli Organismi abilitati, ed i loro verificatori, ad esempio, non possono eseguire le verifiche di manutenzione previste
dalla norma CEI 64-8 nei locali medici (Ministero dello sviluppo economico, parere n. 21771/05).

La durata della verifica

Sul verbale l'Organismo abilitato deve indicare il tempo di verifica (Guida CEI 0-14, par. 4.1).
Tale indicazione è obbligatoria affinché gli organi di controllo possano verificare, in sede di ispezione, se il tempo indicato è compatibile con l'esecuzione della verifica a regola d'arte (Ministero dello sviluppo economico, parere n. 8308/06).
Gli Organismi abilitati sono tenuti ad indicare nelle offerte il tempo minimo che dedicheranno all'attività di verifica, in modo che il datore di lavoro possa valutarne la congruità, prima di affidare l'incarico di verifica (Ministero dello sviluppo economico, parere n. 8308/06).
Se il datore di lavoro nutre dei dubbi sui tempi necessari per effettuare a regola d'arte la verifica del proprio impianto, può chiedere un parere in proposito al proprio progettista/installatore di fiducia.

La scelta dell'Organismo abilitato

Il datore di lavoro che, in violazione di quanto previsto dalla Guida CEI 0-14, par. 3.1 si affida ad un Organismo che esegue la verifica in un tempo incongruo (ad esempio perché il costo pattuito è inadeguato) oppure ad un Organismo che non ha i necessari requisiti di indipendenza (e dunque si ritrova a controllare, almeno in parte, il proprio operato), adempie solo formalmente all'obbligo legislativo di verifica periodica, eludendolo di fatto.
La verifica così effettuata non potrà che essere considerata inefficace dagli organi di controllo e dunque il datore di lavoro rischia concretamente di sprecare il denaro che ha speso per la verifica.
Ad esempio spreca il proprio denaro:
" un dentista (o altro studio medico) che, per risparmiare, fa effettuare dal medesimo Organismo le verifiche ispettive di cui al DPR 462/01 e le verifiche di manutenzione previste dalla norma CEI 64-8;
" un'azienda che affida la verifica di cui al DPR 462/01 ad un Organismo abilitato che le ha predisposto il documento di classificazione delle zone con pericolo di esplosione e/o la valutazione del rischio di fulminazione di strutture ed impianti;
" un'azienda che affida la verifica di cui al DPR 462/01 ad un Organismo che la effettua in un tempo manifestamente incongruo.
Una verifica "alla veloce" non consente di rilevare le eventuali carenze dell'impianto e danneggia dunque il datore di lavoro (che paga un costo senza ricevere un servizio) ed i professionisti/installatori che non saranno chiamati ad eseguire gli interventi (documentali ed impiantistici) necessari per rendere sicuro l'impianto.
In caso di infortunio dovuto a carenze dell'impianto, saranno certamente maggiori le responsabilità penali del datore di
lavoro che, per colpa (in eligendo), abbia nei fatti vanificato l'obbligo legislativo della verifica periodica, affidando tale
controllo ad un soggetto che, pur abilitato, era evidente non avrebbe eseguito il controllo a regola d'arte.
L'ufficio tecnico, quando presente in azienda, dovrebbe avere un peso determinante nella scelta dell'Organismo abilitato; qualora questo non accada, poiché per volontà dei vertici aziendali la scelta viene demandata in via esclusiva ad altre funzioni aziendali (ad es. ufficio acquisti), è opportuno che i tecnici, per tutelarsi, prendano formalmente le distanze dalla scelta effettuata (qualora non la condividano), in modo che la responsabilità della stessa gravi esclusivamente sui soggetti che l'hanno effettuata (la responsabilità penale è personale).
I motivi per scegliere V I R

La serietà

VIR rispetta in modo rigoroso i requisiti di indipendenza e le incompatibilità previste dalla normativa vigente e dunque
non effettua, né direttamente né tramite società collegate attività di progettazione, installazione e manutenzione degli
impianti.
Ad esempio VIR non esegue le verifiche di manutenzione previste dalle norme CEI né dal DLgs 81/08, non predispone documenti di valutazione del rischio di fulminazione, documenti di classificazione delle zone con pericolo di esplosione, ecc.
VIR inoltre:
" effettua le verifiche a regola d'arte e dunque in un tempo congruo;
" non impone soluzioni, ma colloquia sul piano tecnico in base alla regola dell'arte;
" gestisce per conto del datore di lavoro lo scadenziario delle verifiche;
" garantisce assistenza tecnica in caso di contestazioni degli organi di controllo sull'impianto oggetto di verifica.

La competenza

VIR:
" si avvale soltanto di verificatori con una notevole esperienza nella verifica degli impianti;
" aggiorna continuamente le conoscenze normative dei propri verificatori;
" ha uno staff tecnico con un'esperienza pluriennale nella verifica degli impianti ed un ruolo di primaria importanza in ambito normativo;
" dispone di notevoli competenze, a livello di direzione tecnica, in materia di responsabilità connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e può dunque tutelare i propri clienti;

Le garanzie

La serietà e la competenza di VIR rappresentano una garanzia:
" per le aziende verificate, che sanno di affidarsi ad un Organismo affidabile, che esegue la verifica a regola d'arte;
" per i progettisti e gli installatori di impianti elettrici, i quali hanno la certezza che:
1. VIR non utilizzerà la verifica per portare loro via i clienti (non avendo VIR alcun interesse in proposito, svolgendo nel settore elettrico solo le verifiche di cui al DPR 462/01);
2. verrà affidato a loro l'incarico di predisporre la documentazione (progettisti) e di realizzare gli interventi impiantistici (installatori) che risulteranno eventualmente necessari per porre rimedio a carenze di sicurezza degli impianti, non svolgendo VIR tali attività, né direttamente né tramite società collegate.

1 L'omessa verifica è sanzionata penalmente (DLgs 81/08, art. 80, comma 3 e art. 87, comma 3, lett. d).


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